Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 16
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e
non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa
previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata
ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestivita' degli interventi per la promozione
e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia
di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto
strettamente necessario per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere,
previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga
alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa
in materia di lotta alla criminalita' organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili e' tenuta
a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo
articolo, nonche' dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali,
la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite
sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi
i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non
venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche
necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione
della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita'
straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili,
ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica
e il luogo di residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto
nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei
lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonche' ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: ''Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attivita' professionale''.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: ''Tale importo puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.''; il comma 4 e' sostituito dal seguente: ''4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo' essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.''.
4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,. n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilita', per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e' ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati
in lavori socialmente utili e' corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per
cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilita' ovvero
di disoccupazione speciale fruito; tale misura non puo' essere comunque superiore
all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma
5;
b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per
cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non
puo' essere comunque superiore all'importo del sussidio, previsto nel periodo
di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non puo' superare dodici mesi.
8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attivita' predette, e' riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1 agosto 1995, il predetto sussidio e' riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita', ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilita', ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorita' determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilita'. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresi' a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilita'.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorita' ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano piu' diritto all'indennita' di mobilita'. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16, maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilita', con esclusione dei soggetti che abbiano gia' dichiarato detta disponibilita' in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di mobilita' fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresi' applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in
lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in
lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno
1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti
sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129
miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996,
e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento
iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996
e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilita' in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163
e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter,
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto
1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.
436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalita' e procedure di ripartizione
previste dal medesimo articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui al capitolo 191 dello
stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno
1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998,
sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e' pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1 febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare
i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attivita' ordinaria delle cooperative
medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta
nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'attivita' della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni
e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della
citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il
15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative
di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi
precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano
gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma
possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori
impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato
socio lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attivita', che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia' approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorita' nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a) della legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione puo' essere effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa' miste ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995; n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative formate anche da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennita' di mobilita' e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per eta', sesso, professionalita' ed anzianita' contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione e' resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennita' di mobilita' e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre e', altresi', fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale.
Art. 2.
Misure di carattere previdenziale e contributivo
1. Al fine di asicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo
previdenzie e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge
22 dicembre 1960, n. 1612:
a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura
di cui all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'art. 31 del regolamento
del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre
1973, e' abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di eta' per il
diritto alla pensione ordinaria di cui all'art. 25 del regolamento del Fondo,
la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503;
4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo dell'indennita'
di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale
di cui al presente comma. L'importo dell'indennita' di buonuscita, maturata
al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e, comunque, non prima della maturazone del requisito di eta' per il diritto
alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennita' di buonuscita,
maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto
comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1
della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero
non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di buonuscita
pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi
per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianita' contributiva, previsto dal citato articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1 ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali; sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28 febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio, delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, e' autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attivita' dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 8, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, si applicano alla Societa' italiana autori editori (SIAE) e all'Unione, nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti
i seguenti:
"9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in relazione
alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi
per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita con le modalita' di cui al
comma 5.".
11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi e 9-bis e 9-ter, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalita' dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge, 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 1994, n. 451.
13. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. e' tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. e' assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1 gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvedera' al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalita' da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonche' l'Ente stesso.
16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dell'anno 1996".
17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: "dall'articolo 5, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,".
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