LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46
Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma
di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al Fondo speciale per la ricerca
applicata; istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.
Art. 2
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente
i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti
delle lettere a), b), c) ed e), nonché tra le società finanziarie
di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma,
promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonché dalle società
finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;
g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale;
g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti
di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente
innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze
e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono
per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi
di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente
pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del
Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 3
Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze
e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste
dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni,
riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento
sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento.
Presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica è costituito il comitato per il trasferimento tecnologico
formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici
di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato
ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure
per il trasferimento tecnologico.
Art. 4
Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al Fondo speciale per
la ricerca applicata; nonché il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni
scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende
di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute
per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo
massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo
richiedente per anno.
Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati
altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni
statali, che li includerà in apposito albo entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
L'IMI erogherà i contributi su presentazione delle fatture convenientemente
documentate, in particolare sul tipo, la qualità, il contenuto della
ricerca e del servizio svolti.
I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riserva alla piccola
e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della
riserva disponibile in un anno.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
il regolamento di attuazione della presente norma.
Art. 5
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive
del fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento
autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive
esigenze di intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme
previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8.
La riserva del 40 per cento di cui all'art. 3, L. 14 ottobre 1974, n. 652, e
la riserva del 20 per cento di cui all'art. 10, L. 12 agosto 1977, n. 675, vengono
rideterminate ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.
Art.6
Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle
previste a carico del fondo di cui al precedente articolo 14 e con quelle previste
a carico del fondo di cui all'art. 3, L. 12 agosto 1977, n. 675, per programmi
aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.
Art. 7
L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di
ricerca applicata di cui alla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni
e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo
di validità.
Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi
agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle
forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al
comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere
di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca
applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità
dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.
Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di
qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro,
due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza
permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni
maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR,
dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato
ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati
una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.
L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca
applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del
progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione
da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto
mesi dalla data di presentazione della domanda.
Art. 8
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri
enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi
nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative
e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.
Art. 9
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente,
con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge.
I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta
del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso art. 2, che abbiano una stabile
organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire
nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei
contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei
risultati parziali o finali.
La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo
di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione,
sviluppo e preindustrializzazione.
I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della
ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri
organismi pubblici di ricerca.
Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi
in altri programmi pubblici.
La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è preceduta
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'oggetto specifico della ricerca
ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità
generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'articolo 7.
Art. 10
In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le
imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni
pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle
ricerche da commettere con i contratti.
Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione
pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere
la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di
definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 11
Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato
periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica, che si avvale a tal fine del comitato di cui all'art.
7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.
I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può
prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili
di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a
titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'articolo 7.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'articolo 7, sottopone al
CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e
riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di
ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle
direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.
Art. 12
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento
del comitato di cui al precedente articolo 7 e verrà predisposto uno
schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti
articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato,
comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il
comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità.
Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione
o ente di provenienza.
Art. 13
Per il finanziamento dei programmi di cui agli art. 8, 9, 10, 11 e 12 è
destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata
di cui alla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni,
una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti
autorizzati, a favore del fondo stesso, con l'art. 3 del D.L. 31 luglio 1981,
n. 414, convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1981, n. 544, e con
l'art. 1 della presente legge.
Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre
disponibilità del fondo.
Art. 14
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. Il fondo
è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad
introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o
processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gi`
esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione,
sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce
le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità
di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina
i criteri per le modalità dell'istruttoria.
Art. 15
Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate
alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni,
comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse
pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento
e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 9
novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto o di
emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16.
Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura
del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è
fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del
primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R.
6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura è fissata al 25 per cento.
Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del
programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto
o nel decreto di concessione di cui all'art. 16.
L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione
del programma non può superare l'80% dell'ammontare del finanziamento.
Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione
attestante la avvenuta realizzazione del programma.
Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di
una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente
comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale
della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate
al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento
calcolate al tasso previsto dal contratto.
Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma
viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo
di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto
all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione
del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16.
Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario
previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli artt. 58 e 61 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui
concorre alla formazione del reddito di impresa.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse
le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della
domanda di ammissione ai benefici stessi.
Art. 16
Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i
programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di
un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo
4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro
delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle
discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con
il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità
dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel
contratto di cui al comma successivo.
A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni
sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine
ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché
gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni
di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione
delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione
di penali in caso di inadempienza.
Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente
10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo
e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del
comitato tecnico di cui al secondo comma.
Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi
indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti
dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento
approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare,
trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa
dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca
le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.
L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto
o al decreto di concessione in cui attesti che non sta fruendo né ha
richiesto le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dalla
legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per
programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.
Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande
con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni
del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica.
Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.
In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato
di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento
di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica
soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre
l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma
del presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione
delle penali previste dal contratto.
Art. 17
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi,
sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.
Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di
bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli
in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.
Art. 18
E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di
cui all'art. 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.
La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire
500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate
dalla legge finanziaria.
Una quota del 20 per cento degli stanziamenti è riservata al settore
delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'art. 2,
lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata
ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.
Art. 19
Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è
integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica.
Art. 20
Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi
interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione
degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico,
posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività
almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità
produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione
fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al
seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio
grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto
laminato.
Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo per la
razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici; i
cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con
ciclo produttivo a carica solida.
E' autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo
di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi.
La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire
50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate
dalla legge finanziaria.
Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno
iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono
ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello
Stato.
Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello
stesso Ministro.
I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione
rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto
smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.
Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno
successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata
la legalità della spesa e la regolarità della documentazione,
lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.
Art. 21
All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per
l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi,
all'uopo parzialmente utilizzando la voce Misure particolari in alcuni settori
dell'economia.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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