L'accollo in diritto è un negozio giuridico regolato dall'art.
1273 del codice civile, questo contratto prevede un accordo tra il
debitore (accollato) ed un terzo (accollante) in virtù del quale quest'ultimo
si assume un debito del primo verso un creditore (accollante) liberando il primo
dall'obbligazione di pagare alle scadenze le somme dovute.
In sostanza L’accollo libera il debitore che ha originato un debito
dal peso di onorare alle dovute scadenze il debito stesso.
Quando parliamo di accollo di mutuo si intende quindi il subentro
nel debito da parte del nuovo proprietario della casa rispetto al precente
proprietario.
Questo tipo di negozio giuridico offre dei benefici non indifferenti
nei confronti dell'accollante, il quale ha la possibilità di
subentrare nel contratto di mutuo esistente ed alle stesse condizioni,
senza dover sopportare tutti gli oneri e le spese per istruire una nuova pratica
di mutuo.
Il subentrante/accollante dovrà quindi occuparsi di onorare i pagamenti delle rate alle scadenze previste dal piano di ammortamento, liberando completamente
il soggetto accollato che aveva costituito il finanziamento.
L'accollo può avvenire in modo cumulativo oppure liberatorio,
nel primo caso è previsto la costituzione in solido di entrambi
i soggetti che stipulano il contratto, vale a dire che se l'accollante
non provvederà ad onorare il debito, sarà l'accollato a rispondere
del mancato pagamento e provvedere a soddisfare il creditore in prima persona.
Nell'accollo liberatorio invece colui (accollato) che costituì
il finanziamento viene completamente liberato dalle obbligazioni contratte lasciando
l'onere del pagamento completamente a carico dell'accollante.
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