Vediamo cosa cambia per i mutui per effetto del Decreto Bersani
Una prima ed importante novità introdotta dalla nuova legge è l'assoluto divieto di clausola penale nel caso di estinzione anticipata del mutuo immobiliare.
Questa importantissima e rivoluzionaria regola viene applicata solo sui mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007 per l’acquisto della prima casa, non è applicabile quindi per i mutui con destinati all' acquisto di seconde abitazioni, ristrutturazioni e altre tipologie.
Per tutti i mutui stipulati e contratti prima del 2 febbraio esiste qualche
possibilità, sono stati fissati dei limiti in un accordo siglato tra
ABI e Associazione dei consumatori.
Per i dettagli dell'accordo vi rimandiamo a questo
articolo dedicato alla rinegoziazione
dei mutui
Notaio: il Notaio non è più necessario per l’ autentica dell’atto con cui la banca acconsente alla cancellazione dell’ipoteca.
La surrogazione del mutuo consiste nella estinzione del mutuo ipotecario in corso contemporaneamente alla stipulazione di un altro mutuo con altro Istituto che subentra nei diritti della prima banca. Si ha così un subentro nell’ipoteca e nelle stesse garanzie personali concesse alla prima banca quindi non serve più cancellare la prima ipoteca e procedere con l'iscrizione di una nuova.
La surrogazione ed il subentro nell'ipoteca sono possibili solo se viene finanziato
l’importo residuo del mutuo originario, quando invece fosse di importo
superiore si procede con l'istituzione di una nuova pratica. L’atto di
surrogazione deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve essere presentato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la
trascrizione.
ATTENZIONE! In caso di surroga non sono nemmeno dovute le penali, come stabilito dalla finanziaria 2008 (articolo 2, comma 450).
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