I mutui con tassi “usurai” possono essere annullati.

Questo si legge nella sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione: quando il tasso di mora, penali e varie spese, (messi tutti insieme) superano il tasso soglia stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.
I tassi di interesse previsti contrattualmente per prestiti e finanziamenti, mutui compresi, non debbono superare le soglie del periodo, altrimenti scatta il reato di usura.
Le soglie di tasso invalicabili sono predisposte trimestralmente dalla banca d'Italia le trovate qua Soglie tassi trimestrali.
Un recente servizio delle Iene ha evidenziato come anche i Mutui Ipotecari possono essere soggetti allo sforamento dei tassi soglia, con un meccanismo
tutto sommato semplice, al tasso applicato si somma il tasso di mora.

Se qualcuno volesse verificare il tasso applicato al proprio mutuo casa, abbiamo predisposto un apposito tool di calcolo


Per il calcolo offline L'Aduc ha predisposto un foglio excel scaricabile qua'


Se i tassi del finanziamento superano i tassi soglia, il mutuo è illegale e si ha diritto al rimborso degli interessi.
Coloro che sospettano di rientrare in questa fattispecie, hanno diritto al rimborso totale degli interessi corrisposti alla banca negli ultimi 10 anni, saranno invece dovuti gli interessi legali.
La novità stà nel fatto che il tasso di mora anche se non è stato mai applicato, concorre alla formazione del tasso previsto contrattualmente, e quindi come tale, preso a riferimento e raffrontato con
le soglie di tasso trimestrali dell'usura.
Consigliamo in ogni caso, di rivolgersi ad un legale, o professionista competente per le verifiche del caso.

L’indebitamento e la vulnerabilità finanziaria delle famiglie nelle regioni italiane

 La crisi economica ha accentuato ancora di più la tendenza restrittiva nella concessione dei mutui casa.

 Si registrano importi di mutuo più alti e una forte diminuzione di mutui erogati a giovani, precari, e cittadini stranieri.

La crisi ha inesorabilmente posto il termine alla fase di espansione e di crescita nei mutui concessi alle famiglie italiane.



Meno mutui al nord-ovest nel 2011 -24% rispetto al 2007, meno mutui  del 25% nel Nord Est,calo del  17% nel Centro calo del 18% al sud italia.





Pubblicazione Banca Italia formato pdf

MUTUI PRIMA CASA, CON IL FONDO SOLIDARIETÀ DEL MEF DAL 27 APRILE È POSSIBILE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE

Riportiamo il comunicato stampa del MEF



Dal 27 aprile prossimo torna operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del MEF che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il provvedimento è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



Il Fondo – rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” con ulteriori 20 milioni di euro – sosterrà i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.



Il Fondo, operativo dalla fine del 2010, ha consentito, sinora, la sospensione di circa 6.000 mutui.



La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.



La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:



1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;



2. fruizione di agevolazioni pubbliche;



3. un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.



Chi può fare richiesta



I nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.



La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:



1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;



2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;



3. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.



In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.



Come fare richiesta



Sarà possibile fare richiesta a partire dal 27 aprile – data di entrata in vigore del nuovo Regolamento del Fondo - attraverso la nuova modulistica che sarà resa tempestivamente disponibile sul sito del MEF (www.mef.gov.it) e della CONSAP (www.consap.it), società del MEF gestore del Fondo.



Le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo.



La banca o l’intermediario finanziario, verificata la completezza e regolarità formale dell’istanza, la inoltra a CONSAP S.p.A. che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo.



La banca o l’intermediario finanziario, acquisito il “nulla osta” di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.




 




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Roma, 18 aprile 2013




 


http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0056.html