7 marzo 2009
E' online sul sito dell'agenzia delle entrate un test per verificare l'idoneità all'ottenimento del bonus famiglia.
"Per il 2009 il governo ha previsto un bonus straordinario a favore dei nuclei familiari a basso reddito.
Il bonus, che viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali né per il rilascio della carta acquisti."
Controlla se hai diritto al BONUS FAMIGLIADocumentazione BONUS
- Mutuo e Prestito @ 07:45
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6 marzo 2009
Con Risoluzione 4 marzo 2009, n. 1, la Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 1, D.L. n. 93/2008, anche alle abitazioni ad esse assimilate, ovvero le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari e quelle concesse in uso gratuito a parenti.
Il Dipartimento ha precisato che l'estensione dell'esenzione alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo dovrà essere espressamente prevista nel regolamento o deliberazione comunale con esplicita determinazione o a mezzo di fatti concludenti.
Ove ciò non sia stato rispettato, i Comuni potranno recuperare gli importi ICI non versati dai contribuenti per l'anno 2008 senza applicare sanzioni e interessi.
- Mutuo e Prestito @ 02:38
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6 marzo 2009
Dal 1° marzo, le nuove disposizioni della Banca d’Italia che impongono agli istituti di credito di predisporre testi chiari e l’elenco di tutte le offerte (trasparenza) affinchè coloro che facciano ricorso al credito possano effettivamente fare dei confronti.
La documentazione arriverà direttamente a casa entro il 15 aprile a tutti coloro che hanno già sottoscritto un contratto di mutuo (vecchi e nuovi clienti insomma). Le nuove regole prevedono anche una esposizione semplice e chiara che sia intelleggibile anche ai non addetti ai lavori.
Su questa base tutte le banche, sia quelle italiane che le filiali di istituti esteri, che offrono mutui devono mettere a disposizione allo sportello un dossier con le informazioni sulle diverse tipologie di finanziamento che il cliente può scegliere.
La documentazione deve contere obbligatoriamente:
* l’elenco completo dei tipi di mutuo sottoscrivibili;
* le caratteristiche e i rischi di questo tipo di prodotto, presentati in maniera "comprensibile" ossia con un linguaggio che consenta a tutti di capire le principali differenze tra le offerte e i rischi che si corrono, ad esempio, scegliendo un mutuo variabile indizzato all’Euribor rispetto ad uno ancorato al tasso Bce. Oppure un mutuo a tasso variabile ma con rata fissa rispetto ad un mutuo "classico" con rata variabile.
Per ciascun prodotto, deve esserere riportato:
* il tasso di interesse, e quando si tratta di tasso variabile, lo spread, il parametro di riferimento e l’ammontare del tasso stesso al momento della pubblicazioen del dossier, con l’avvertenza in questo caso il tasso è solo a titolo di esempio;
* la durata minima e massima;
* le modalità di calcolo del piano ammortamento;
* la periodicità delle rate.
- Mutuo e Prestito @ 03:45
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6 marzo 2009
In base alle nuove disposizioni per i mutui a tasso variabile le rate da corrispondere nel 2009 saranno calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 13 febbraio 2009 , n. 11434
Istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 - Mutui prima casa (Seguito circolare del 28 dicembre
2008).
Agli Istituti autorizzati
all'esercizio dell'attivita'
bancaria
Agli intermediari finanziari ex
articoli 106 e 107 testo unico
bancario
Premessa:
Si fa seguito alla circolare del 28 dicembre 2008, prot. n. 117852,
nella quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in
merito all'art. 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (di seguito decreto-legge) ora convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
Al riguardo, si ritiene opportuno definire ulteriori istruzioni
operative per la concreta applicazione delle predette disposizioni,
anche a seguito delle modifiche apportate al decreto-legge dalla
legge di conversione n. 2/2009.
Istruzioni applicative:
a) Per i mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo
previsto dal decreto-legge deve essere accreditato con valuta del
giorno di scadenza della rata a cui e' relativo.
Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il
31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l'intera
durata dell'ammortamento.
Dette disposizioni si applicano anche ai mutui che sono stati
oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissioni di
obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130.
b) I mutui a tasso variabile, rata fissa e durata variabile
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto-legge. In tal caso
l'effetto del contributo dello Stato si evidenziera' sulla minor
durata del mutuo piuttosto che sull'ammontare della rata che, per
contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.
La riduzione del tasso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge n. 185/2008 rispetto a quella vigente contrattualmente
- mantenendo appunto fermo l'importo della rata - aumenta la quota
capitale da ammortizzare (accelerando l'ammortamento stesso e quindi
la riduzione del debito residuo), riduce la quota interessi sulla
rata, determinando una minor durata del mutuo. In tal caso, il
contributo dello stato e' pari alla differenza - rata per rata - tra
la quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di
interessi risultante dall'applicazione del tasso ai sensi dell'art.
2, comma 1, del decreto-legge.
c) Il contributo dello Stato, per la riduzione dell'importo delle
rate del mutuo ai sensi delle disposizioni in esame, si applica anche
ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta
(prima o nel corso del 2009) la decadenza dal beneficio del termine o
la risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto. Ovviamente quanto indicato si applica con
riferimento alle sole rate scadenti nel corso del 2009.
Pertanto le banche devono richiedere al cliente l'adempimento delle
rate (e i relativi interessi di mora) calcolate al netto del
contributo in conto interesse ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3,
del decreto-legge.
d) Ai fini del calcolo della riduzione delle rate ai sensi del
citato art. 2, comma 1, per tasso contrattuale alla data di
sottoscrizione del contratto (tasso annuo nominale - TAN) si intende:
per i mutui che presentano un periodo iniziale di
preammortamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento
del mutuo, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;
per i mutui che prevedono un tasso agevolato iniziale, il tasso
applicabile alla prima rata successiva al termine del periodo di
agevolazione, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;
per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra
banca e cliente ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, il
tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data
di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione o di accollo;
per i mutui che sono stati oggetto di portabilita' ai sensi
dell'art. 8 del decreto-legge 7/2007, il tasso contrattuale alla data
di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo.
e) Per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, l'importo da
addebitare sul conto di finanziamento accessorio nel corso del 2009
e' dato dalla differenza - se positiva - tra l'importo della rata
calcolata ai sensi dell'art. 2, del comma 1, del decreto-legge
185/2008 (come se la rinegoziazione di cui all'art. 3 del
decreto-legge 93/2008 non fosse stata effettuata) e l'importo della
rata calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. In tal
caso l'importo della rata che il cliente e' tenuto a rimborsare alla
banca e' calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008.
Qualora tale differenza sia negativa, generando pertanto un saldo
positivo in favore del cliente, questa e' posta a riduzione del conto
di finanziamento accessorio qualora questo presenti un saldo
superiore a zero e fino all'azzeramento dello stesso. In tal caso il
cliente e' tenuto a rimborsare alla banca l'importo della rata
calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. Qualora il
conto di finanziamento accessorio presenti un saldo pari a zero,
l'importo della rata e' ridotto ai sensi dell'art. 2, commi 1-3, del
decreto-legge.
Roma, 13 febbraio 2009
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
Alcune considerazioni spontanee :
1) Il tasso EURIBOR ormai è sotto il 2%
2) Lo Spread che le banche applicano difficilmente supera il 1.4%
3) Queste disposizioni si applicano solo ai mutui per acquisto prima casa
4) Rimane un buco temporale che la circolare non chiarisce riguardo i mutui stipulati in novembre-dicembre 2008 quando il tasso Euribor era sensibilmente + alto.
- Mutuo e Prestito @ 07:04
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5 marzo 2009
La Banca centrale europea (ecb) taglia ulteriormente i tassi di interesse nell'area dell'euro di 50 punti , assestandosi all'1,50%, minimo storico. Non c'è da apsettarsi una diminuzione immediata dei tassi Euribor e Eurirs in quanto questa si avrà progressivamente (ma non è detto) nei prossimi mesi, come già abbiamo potuto assistere con il ritocco dei tassi nel mese di novembre. Adesso l'attenzione di tutti ricadrà ovviamente sulle tendenze dei tassi relativi al credito di lungo periodo, vale a dire mutui a tasso fisso e tasso variabile.
- Mutuo e Prestito @ 11:20
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5 marzo 2009
Il mutuo di Banca UBC (adesso BNP Paribas) si presenta come chiaro e flessibile, vediamo insime le caratteristiche di questa possibilità di mutuo:
SCHEDA PRODOTTO – MUTUO O2 ACQUISTO
Finalità FINANZIAMENTI DESTINATI A:
• Acquisto immobile (prima e seconda casa, box)
• Acquisto immobile più consolidamento debiti
• Acquisto immobile più liquidità
• Acquisto immobile più ristrutturazione
• Surroga
Tasso Il cliente può scegliere il tipo di tasso che meglio risponde alle sue esigenze
TASSO FISSO: il tasso è fisso per tutta la durata del mutuo
TASSO VARIABILE: indicizzato a scelta del cliente all’ Euribor o tasso BCE + spread
TASSO VARIABILE A RATA COSTANTE: Euribor + spread
TASSO MISTO: Sono disponibili due tipologie di tasso misto
• Fisso per i primi 3 anni. Al 4° anno Euribor + spread
• Fisso per i primi 5 anni, successivamente Euroirs 5 anni lettera + spread
Rata TASSO FISSO: la rata è fissa per tutta la durata del mutuo
TASSO VARIABILE: la rata è fissa per 12 mesi e varia una sola volta l’anno. A partire dal 2° anno la rata potrà variare
in funzione della variazione dei tassi di mercato:
• in caso di salita dei tassi, la rata non potrà aumentare oltre il limite stabilito (massimo 5% della rata precedente)
• in caso di discesa dei tassi, la rata potrà diminuire fino al 5% rispetto alla rata precedente
TASSO VARIABILE A RATA COSTANTE:
La rata ha una doppia protezione dal rialzo dei tassi per tutta la durata. La variazione dei tassi viene infatti assorbita da
un allungamento della durata fino a 10 anni.
La rata rimane anche protetta per tutta la durata da un plafond rata che fissa un aumento massimo dell'importo annuale
del 5%
TASSO MISTO
• La rata è fissa per 12 mesi e varia una sola volta l’anno, per tutta la durata del mutuo. Il 1° anno è scontata, il 2° e
3° anno crescerà solo del 5%. Dal 4° anno la rata varierà in base all’andamento dei mercati con le seguenti
modalità:
- in caso di salita dei tassi, la rata non potrà aumentare oltre il limite stabilito (massimo 10% della rata precedente)
- in caso di discesa dei tassi, la rata potrà diminuire fino al 10% rispetto alla rata precedente
• La rata è fissa per 5 anni. Successivamente e ad ogni quinquennio la rata potrà variare in funzione della variazione dei tassi di mercato:
- in caso di salita dei tassi, la rata non potrà aumentare oltre il limite stabilito (massimo 20% della rata precedente)
- in caso di discesa dei tassi, la rata potrà diminuire fino al 20% rispetto alla rata precedente
Durata flessibile La durata del mutuo potrà essere rivista in qualsiasi momento dal cliente in modo da poter variare l'importo della rata mensile secondo le proprie esigenze future. La durata potrà essere allungata o ridotta fino a 5 anni
Rata jolly A partire dal 2° anno è possibile richiedere la sospensione del pagamento di una rata mensile del mutuo. L’opzione è esercitabile fino ad un massimo di 5 volte e tra ogni richiesta devono intercorrere almeno 12 mesi.
Durata TASSO FISSO E A RATA COSTANTE: Sono disponibili tutte le durate fino 30 anni
TASSO VARIABILE E MISTO: Sono disponibili tutte le durate fino a 40 anni
* Le durate minime variano a seconda del prodotto scelto.
Percentuale Finanziata Fino al 100% del valore dell’immobile
Importo Importo minimo 30.000,00 euro
Modalità rimborso Rimborso mensile della rata con addebito automatico sul C/C bancario o postale del cliente. Nel caso di rimborso parziale del capitale è possibile scegliere di ridurre la durata del mutuo o l’importo della rata
Iscrizione ipotecaria Pari al 150% del valore del finanziamento.
- Mutuo e Prestito @ 11:27
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5 marzo 2009
La crisi economica e finanziaria stringe la morsa e si fà sentire anche sulle piccole-medie imprese, il sistema creditizio non riesce a garantire un flusso congruo di risorse verso le imprese, anche nei confronti di aziende sane e talentuose.
Quelle aziende che pur trovandosi in situazione di normalità in settori non a rischio, e con fatturato in crescita, possono vedersi rifiutare nuove richieste di credito o aumento di fidi (SBF per esempio); questa situazione si determina a causa di un deterioramento della fiducia in generale, e di una percezione troppo protettiva da parte delle banche.
Ma facciamo un esempio concreto, potrebbe capitare che una impresa "sana" che lavora con Enti Pubblici (regioni, comuni) potrebbe trovarsi in situazione di temporanea mancanza di liquidità, a causa dell'aumento del ritardo da parte della pubblica amministrazione nei pagamenti, ebbene questa azienda potrebbe veder ridimensionare in modo consistente la propria esposizione e quindi la possibilità di nuovi accessi al credito o di aumento dei fidi.
In breve tempo da azienda sana, si potrebbe trasformare in azienda a rischio, o addirittura in procinto di liquidazione.
Quando si verificano situazioni di gravi crisi economica e finanziaria come questa, sarebbe necessario intervenire immediatamente, con leggi e linee guida che consentano alle piccole-medie imprese, di poter accedere con serenità al credito secondo le esigenze.
Le banche dall'altra parte, dovrebbero rivedere quelle che sono le politiche adottate per la concessione dei fidi, appare evidente che in questa situazione, bisogna abbandonare preconcetti, e vecchi sistemi di valutazione del rischio, approcciare la clientela in modo meritocratico e secondo le reali prospettive di redditività delle aziende.
- Mutuo e Prestito @ 06:35
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5 marzo 2009
L'altalena degli indici della borsa, e la tendenza al ribasso, incute timore anche al più insensibile degli investitori.
La crisi finanziaria si stà trasformando in crisi economica, ed i governi, sopratutto quello Italiano, tardano a prendere i dovuti e seri provvedimenti necessari, quantomeno, ad alleviare le ansie di chi tutti i giorni ha a che fare con il costo della vita. La crisi finanziaria è dovuta in principal modo ad una sopravvalutazione del capitale delle imprese quotate in borsa, questo ha generato una sfiducia sul mercato così grave, che ci vorranno anni prima di poter vedere la luce ed una via di uscita.
Tutto questo lascerà dietro di sè, aziende chiuse, imprese che si ridimensioneranno, e povertà.
Fortunatamente la crisi investirà i mercati in modo diverso, ad esempio per quanto riguarda l'italia, la tipologia e la struttura delle banche è costituita da realtà piccole, medie, e grandi.
I piccoli Crediti cooperativi, le casse rurali, le casse di risparmio ad esempio non sembrano coinvolti dal ciclone borsistico, in quanto probabilmente perchè poco esposte nei paesi a rischio.
Recentemente le agenzie di rating hanno ridimensionato il grado di fiducia di alcune nazioni dell'est europa, questo ha determinato ad esempio in italia, una immediata diminuzione del valore dei capitali di alcuni gruppi bancari sensibilmente esposti con crediti estteri nei confronti di questi paesi.
Per una volta possiamo dire piccolo è bello, e probabilmente all'estero il sistema bancario italiano verrà preso come modello di esempio (come già accade per la sanità e le pensioni).
- Mutuo e Prestito @ 04:34
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