6 marzo 2009
Con Risoluzione 4 marzo 2009, n. 1, la Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 1, D.L. n. 93/2008, anche alle abitazioni ad esse assimilate, ovvero le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari e quelle concesse in uso gratuito a parenti.
Il Dipartimento ha precisato che l'estensione dell'esenzione alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo dovrà essere espressamente prevista nel regolamento o deliberazione comunale con esplicita determinazione o a mezzo di fatti concludenti.
Ove ciò non sia stato rispettato, i Comuni potranno recuperare gli importi ICI non versati dai contribuenti per l'anno 2008 senza applicare sanzioni e interessi.
- Mutuo e Prestito @ 02:38
- linka questo post
6 marzo 2009
Dal 1° marzo, le nuove disposizioni della Banca d’Italia che impongono agli istituti di credito di predisporre testi chiari e l’elenco di tutte le offerte (trasparenza) affinchè coloro che facciano ricorso al credito possano effettivamente fare dei confronti.
La documentazione arriverà direttamente a casa entro il 15 aprile a tutti coloro che hanno già sottoscritto un contratto di mutuo (vecchi e nuovi clienti insomma). Le nuove regole prevedono anche una esposizione semplice e chiara che sia intelleggibile anche ai non addetti ai lavori.
Su questa base tutte le banche, sia quelle italiane che le filiali di istituti esteri, che offrono mutui devono mettere a disposizione allo sportello un dossier con le informazioni sulle diverse tipologie di finanziamento che il cliente può scegliere.
La documentazione deve contere obbligatoriamente:
* l’elenco completo dei tipi di mutuo sottoscrivibili;
* le caratteristiche e i rischi di questo tipo di prodotto, presentati in maniera "comprensibile" ossia con un linguaggio che consenta a tutti di capire le principali differenze tra le offerte e i rischi che si corrono, ad esempio, scegliendo un mutuo variabile indizzato all’Euribor rispetto ad uno ancorato al tasso Bce. Oppure un mutuo a tasso variabile ma con rata fissa rispetto ad un mutuo "classico" con rata variabile.
Per ciascun prodotto, deve esserere riportato:
* il tasso di interesse, e quando si tratta di tasso variabile, lo spread, il parametro di riferimento e l’ammontare del tasso stesso al momento della pubblicazioen del dossier, con l’avvertenza in questo caso il tasso è solo a titolo di esempio;
* la durata minima e massima;
* le modalità di calcolo del piano ammortamento;
* la periodicità delle rate.
- Mutuo e Prestito @ 03:45
- linka questo post
6 marzo 2009
In base alle nuove disposizioni per i mutui a tasso variabile le rate da corrispondere nel 2009 saranno calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 13 febbraio 2009 , n. 11434
Istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 - Mutui prima casa (Seguito circolare del 28 dicembre
2008).
Agli Istituti autorizzati
all'esercizio dell'attivita'
bancaria
Agli intermediari finanziari ex
articoli 106 e 107 testo unico
bancario
Premessa:
Si fa seguito alla circolare del 28 dicembre 2008, prot. n. 117852,
nella quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in
merito all'art. 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (di seguito decreto-legge) ora convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
Al riguardo, si ritiene opportuno definire ulteriori istruzioni
operative per la concreta applicazione delle predette disposizioni,
anche a seguito delle modifiche apportate al decreto-legge dalla
legge di conversione n. 2/2009.
Istruzioni applicative:
a) Per i mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo
previsto dal decreto-legge deve essere accreditato con valuta del
giorno di scadenza della rata a cui e' relativo.
Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il
31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l'intera
durata dell'ammortamento.
Dette disposizioni si applicano anche ai mutui che sono stati
oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissioni di
obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130.
b) I mutui a tasso variabile, rata fissa e durata variabile
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto-legge. In tal caso
l'effetto del contributo dello Stato si evidenziera' sulla minor
durata del mutuo piuttosto che sull'ammontare della rata che, per
contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.
La riduzione del tasso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge n. 185/2008 rispetto a quella vigente contrattualmente
- mantenendo appunto fermo l'importo della rata - aumenta la quota
capitale da ammortizzare (accelerando l'ammortamento stesso e quindi
la riduzione del debito residuo), riduce la quota interessi sulla
rata, determinando una minor durata del mutuo. In tal caso, il
contributo dello stato e' pari alla differenza - rata per rata - tra
la quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di
interessi risultante dall'applicazione del tasso ai sensi dell'art.
2, comma 1, del decreto-legge.
c) Il contributo dello Stato, per la riduzione dell'importo delle
rate del mutuo ai sensi delle disposizioni in esame, si applica anche
ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta
(prima o nel corso del 2009) la decadenza dal beneficio del termine o
la risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto. Ovviamente quanto indicato si applica con
riferimento alle sole rate scadenti nel corso del 2009.
Pertanto le banche devono richiedere al cliente l'adempimento delle
rate (e i relativi interessi di mora) calcolate al netto del
contributo in conto interesse ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3,
del decreto-legge.
d) Ai fini del calcolo della riduzione delle rate ai sensi del
citato art. 2, comma 1, per tasso contrattuale alla data di
sottoscrizione del contratto (tasso annuo nominale - TAN) si intende:
per i mutui che presentano un periodo iniziale di
preammortamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento
del mutuo, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;
per i mutui che prevedono un tasso agevolato iniziale, il tasso
applicabile alla prima rata successiva al termine del periodo di
agevolazione, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;
per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra
banca e cliente ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, il
tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data
di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione o di accollo;
per i mutui che sono stati oggetto di portabilita' ai sensi
dell'art. 8 del decreto-legge 7/2007, il tasso contrattuale alla data
di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo.
e) Per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, l'importo da
addebitare sul conto di finanziamento accessorio nel corso del 2009
e' dato dalla differenza - se positiva - tra l'importo della rata
calcolata ai sensi dell'art. 2, del comma 1, del decreto-legge
185/2008 (come se la rinegoziazione di cui all'art. 3 del
decreto-legge 93/2008 non fosse stata effettuata) e l'importo della
rata calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. In tal
caso l'importo della rata che il cliente e' tenuto a rimborsare alla
banca e' calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008.
Qualora tale differenza sia negativa, generando pertanto un saldo
positivo in favore del cliente, questa e' posta a riduzione del conto
di finanziamento accessorio qualora questo presenti un saldo
superiore a zero e fino all'azzeramento dello stesso. In tal caso il
cliente e' tenuto a rimborsare alla banca l'importo della rata
calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. Qualora il
conto di finanziamento accessorio presenti un saldo pari a zero,
l'importo della rata e' ridotto ai sensi dell'art. 2, commi 1-3, del
decreto-legge.
Roma, 13 febbraio 2009
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
Alcune considerazioni spontanee :
1) Il tasso EURIBOR ormai è sotto il 2%
2) Lo Spread che le banche applicano difficilmente supera il 1.4%
3) Queste disposizioni si applicano solo ai mutui per acquisto prima casa
4) Rimane un buco temporale che la circolare non chiarisce riguardo i mutui stipulati in novembre-dicembre 2008 quando il tasso Euribor era sensibilmente + alto.
- Mutuo e Prestito @ 07:04
- linka questo post