Ma l'ICI prima casa è dovuta o no per il 2008 ? I chiarimenti del Ministero della Economia e Finanze.

Con Risoluzione 4 marzo 2009, n. 1, la Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 1, D.L. n. 93/2008, anche alle abitazioni ad esse assimilate, ovvero le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari e quelle concesse in uso gratuito a parenti.



Il Dipartimento ha precisato che l'estensione dell'esenzione alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo dovrà essere espressamente prevista nel regolamento o deliberazione comunale con esplicita determinazione o a mezzo di fatti concludenti.



Ove ciò non sia stato rispettato, i Comuni potranno recuperare gli importi ICI non versati dai contribuenti per l'anno 2008 senza applicare sanzioni e interessi.

Dal 1° Marzo più trasparenza per chi accede al credito, Banca D'Italia impone nuove regole.

Dal 1° marzo, le nuove disposizioni della Banca d’Italia che impongono agli istituti di credito di predisporre testi chiari e l’elenco di tutte le offerte (trasparenza)  affinchè coloro che facciano ricorso al credito possano effettivamente fare dei confronti.



La documentazione arriverà direttamente a casa entro il  15 aprile a tutti coloro che hanno già sottoscritto un contratto di mutuo (vecchi e nuovi clienti insomma). Le nuove regole prevedono anche una esposizione semplice e chiara che sia intelleggibile anche ai non addetti ai lavori.



Su questa base tutte le banche, sia quelle italiane che le filiali di istituti esteri, che offrono mutui devono mettere a disposizione allo sportello un dossier con le informazioni sulle diverse tipologie di finanziamento che il cliente può scegliere.



La documentazione deve contere  obbligatoriamente:



    * l’elenco completo dei tipi di mutuo sottoscrivibili;

    * le caratteristiche e i rischi di questo tipo di prodotto, presentati in maniera "comprensibile" ossia con un linguaggio che consenta a tutti di capire le principali differenze tra le offerte e i rischi che si corrono, ad esempio, scegliendo un mutuo variabile indizzato all’Euribor rispetto ad uno ancorato al tasso Bce. Oppure un mutuo a tasso variabile ma con rata fissa rispetto ad un mutuo "classico" con rata variabile.



Per ciascun prodotto, deve esserere riportato:



    * il tasso di interesse, e quando si tratta di tasso variabile, lo spread, il parametro di riferimento e l’ammontare del tasso stesso al momento della pubblicazioen del dossier, con l’avvertenza in questo caso il tasso è solo a titolo di esempio;

    * la durata minima e massima;

    * le modalità di calcolo del piano ammortamento;

    * la periodicità delle rate.

tetto del 4% sui mutui prima casa, circolare esplicativa del Ministero della Economia e delle Fnanze

In base alle nuove disposizioni per i mutui a tasso variabile le rate da corrispondere nel 2009 saranno calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



CIRCOLARE 13 febbraio 2009 , n. 11434



  Istruzioni  applicative  dell'art.  2 del decreto-legge 29 novembre

2008,  n.  185  convertito  con  modificazioni dalla legge 28 gennaio

2009,  n.  2  -  Mutui  prima casa (Seguito circolare del 28 dicembre

2008).



                                     Agli     Istituti    autorizzati

                                  all'esercizio        dell'attivita'

                                  bancaria

                                     Agli  intermediari finanziari ex

                                  articoli  106  e  107  testo  unico

                                  bancario



   Premessa:

  Si fa seguito alla circolare del 28 dicembre 2008, prot. n. 117852,

nella  quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in

merito  all'art.  2,  commi  da  1 a 3, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185 (di seguito decreto-legge) ora convertito dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2.

  Al  riguardo,  si  ritiene  opportuno definire ulteriori istruzioni

operative  per  la concreta applicazione delle predette disposizioni,

anche  a  seguito  delle  modifiche  apportate al decreto-legge dalla

legge di conversione n. 2/2009.

  Istruzioni applicative:

   a)  Per  i  mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo

previsto  dal  decreto-legge  deve  essere accreditato con valuta del

giorno di scadenza della rata a cui e' relativo.

  Le   disposizioni   di  cui  all'art.  2,  commi  1,  2  e  3,  del

decreto-legge  si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il

31  ottobre  2008  un  mutuo  che  non sia a tasso fisso per l'intera

durata dell'ammortamento.

  Dette  disposizioni  si  applicano  anche  ai  mutui che sono stati

oggetto   di  operazioni  di  cartolarizzazione  o  di  emissioni  di

obbligazioni  bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,

n. 130.

   b)  I  mutui  a  tasso  variabile,  rata  fissa e durata variabile

rientrano  nell'ambito di applicazione del decreto-legge. In tal caso

l'effetto  del  contributo  dello  Stato  si evidenziera' sulla minor

durata  del  mutuo  piuttosto  che sull'ammontare della rata che, per

contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.

  La  riduzione  del  tasso  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del

decreto-legge  n. 185/2008 rispetto a quella vigente contrattualmente

-  mantenendo  appunto  fermo l'importo della rata - aumenta la quota

capitale  da ammortizzare (accelerando l'ammortamento stesso e quindi

la  riduzione  del  debito  residuo), riduce la quota interessi sulla

rata,  determinando  una  minor  durata  del  mutuo.  In tal caso, il

contributo  dello stato e' pari alla differenza - rata per rata - tra

la  quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di

interessi  risultante  dall'applicazione del tasso ai sensi dell'art.

2, comma 1, del decreto-legge.

   c)  Il contributo dello Stato, per la riduzione dell'importo delle

rate del mutuo ai sensi delle disposizioni in esame, si applica anche

ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta

(prima o nel corso del 2009) la decadenza dal beneficio del termine o

la  risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica

dell'atto  di  precetto.  Ovviamente  quanto  indicato si applica con

riferimento alle sole rate scadenti nel corso del 2009.

  Pertanto le banche devono richiedere al cliente l'adempimento delle

rate  (e  i  relativi  interessi  di  mora)  calcolate  al  netto del

contributo  in  conto interesse ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3,

del decreto-legge.

   d)  Ai  fini  del  calcolo della riduzione delle rate ai sensi del

citato  art.  2,  comma  1,  per  tasso  contrattuale  alla  data  di

sottoscrizione del contratto (tasso annuo nominale - TAN) si intende:

    per   i   mutui   che   presentano   un   periodo   iniziale   di

preammortamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento

del mutuo, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;

    per  i  mutui che prevedono un tasso agevolato iniziale, il tasso

applicabile  alla  prima  rata  successiva  al termine del periodo di

agevolazione, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;

    per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra

banca e cliente ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, il

tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data

di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione o di accollo;

    per  i  mutui  che  sono  stati  oggetto di portabilita' ai sensi

dell'art. 8 del decreto-legge 7/2007, il tasso contrattuale alla data

di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo.

   e)  Per  i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione ai sensi

dell'art.  3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n. 126, l'importo da

addebitare  sul  conto di finanziamento accessorio nel corso del 2009

e'  dato  dalla  differenza  - se positiva - tra l'importo della rata

calcolata  ai  sensi  dell'art.  2,  del  comma  1, del decreto-legge

185/2008   (come   se   la  rinegoziazione  di  cui  all'art.  3  del

decreto-legge  93/2008  non fosse stata effettuata) e l'importo della

rata calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. In tal

caso  l'importo della rata che il cliente e' tenuto a rimborsare alla

banca e' calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008.

  Qualora  tale  differenza sia negativa, generando pertanto un saldo

positivo in favore del cliente, questa e' posta a riduzione del conto

di   finanziamento   accessorio  qualora  questo  presenti  un  saldo

superiore  a zero e fino all'azzeramento dello stesso. In tal caso il

cliente  e'  tenuto  a  rimborsare  alla  banca  l'importo della rata

calcolata  ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. Qualora il

conto  di  finanziamento  accessorio  presenti  un saldo pari a zero,

l'importo  della rata e' ridotto ai sensi dell'art. 2, commi 1-3, del

decreto-legge.

   Roma, 13 febbraio 2009

                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli



Alcune considerazioni spontanee :

1) Il tasso EURIBOR ormai è sotto il 2%

2) Lo Spread che le banche applicano difficilmente supera il 1.4%

3) Queste disposizioni si applicano solo ai mutui per acquisto prima casa

4) Rimane un buco temporale che la circolare non chiarisce riguardo i mutui stipulati in novembre-dicembre  2008  quando il tasso Euribor era sensibilmente + alto.